Aggiornato con le modifiche approvate dal 17° Congresso Nazionale dell’Unione Inquilini, tenutosi a Chianciano Terme nei giorni 29 – 30 settembre e 1° ottobre 2023
ART. 1
DENOMINAZIONE
È costituita una associazione sindacale, senza fine di lucro e a base volontaristica, denominata “UNIONE INQUILINI”.
ART. 2
LUOGO DI COSTITUZIONE E SEDE
L’associazione sindacale Unione Inquilini, di seguito denominata semplicemente Associazione è costituita in Firenze e ha sede nazionale in Roma.
ART. 3
DURATA
La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2070.
ART. 4
NATURA E SCOPI
L’associazione UNIONE INQUILINI è organismo di massa di organizzazione e rappresentanza degli inquilini, assegnatari e senza casa e dei proprietari-utenti della prima casa che persegue l’obiettivo di costruire un vasto movimento unitario, anche a carattere internazionale, per la piena attuazione del diritto inalienabile di ogni persona ad una abitazione idonea e dignitosa, nel contesto del più ampio diritto all’abitare, da qui la richiesta di e che a tal fine si propone di lottare con finalità di solidarietà sociale
CONTRO
- il caro affitto non rapportato al reddito netto disponibile, e gli aumenti incontrollati delle tariffe e delle spese accessorie in genere.
- gli sfratti per morosità incolpevole, le finite locazioni e le esecuzioni di sfratto senza contestuale passaggio da casa a casa.
- l’assenza o la non garanzia di manutenzioni straordinari delle unità immobiliari sia pubbliche che private.
- la carenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e servizi e la demolizione delle tariffe sociali per i servizi alla persona;
- l’espulsione dai centri storici delle categorie sociali più deboli;
- il degrado abitativo, ambientale ed urbanistico che ostacoli l’attuazione del diritto all’alloggio e all’abitare
PER
- una rigenerazione urbana fondata sul recupero e riuso degli immobili pubblici e privati abbandonati e sul loro utilizzo per fini abitativi e sociali senza produrre consumo di suolo, la regolazione del mercato locativo, la requisizione, l’intervento pubblico di settore anche al fine di garantire in modo equo l’impiego sociale dei beni in proprietà
- l’attuazione del diritto all’alloggio e all’abitare come diritto inalienabile di ogni persona umana;
- il miglioramento delle condizioni abitative al fine di assicurare il pieno rispetto del principio della pari dignità e delle pari opportunità abitative tra cittadini comunitari ed extracomunitari;
- canoni di locazione adeguati e proporzionati al reddito;
- la garanzia dei servizi nelle abitazioni e nei quartieri ad un prezzo proporzionato alla loro qualità ed al reddito delle famiglie.
- la difesa dei proprietari di prima casa colpiti da mutui insostenibili.
L’UNIONE INQUILINI A TAL FINE:
- organizza la partecipazione popolare alle rivendicazioni e lotte per la piena attuazione del diritto all’alloggio e all’abitare promuovendo e sostenendo gli organismi di democrazia diretta articolati nei quartieri e nei caseggiati attraverso la costituzione di comitati;
- promuove lo sviluppo di un ampio e articolato movimento per il diritto alla casa e all’abitare, anche mediante la stipula di patti organici, protocolli di intesa e collaborazione con altre associazioni i cui scopi siano omogenei con quelli dell’Unione Inquilini;
- è parte integrante e riferimento del movimento dei lavoratori di cui sostiene le forme di espressione diretta, del movimento della non violenza di cui condivide i principi e le idealità, del movimento ambientalista;
- espressamente si richiama al diritto di resistenza, rientrante tra le garanzie costituzionali, come diritto alla reazione popolare avverso leggi o provvedimenti di qualsiasi natura contrarie o in violazione ai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e alle declaratorie internazionali in materia di diritti umani e sociali;
- promuove la risoluzione su scala internazionale dei problemi abitativi attraverso forme di collaborazione e federazione con associazioni internazionali aventi medesime finalità statuarie;
- è presente e/o richiede di partecipare nelle commissioni istituite presso gli Enti Pubblici Amministrativi, negli Enti o Spa gestori di edilizia residenziale pubblica, nelle Commissioni ed in genere in ogni Organismo, Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale che si occupa di problemi abitativi, con propri rappresentanti, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni promuovendone la democratizzazione;
- aderisce e partecipa attivamente ad organismi internazionali a favore del diritto dei popoli all’abitare e ai diritti sociali a progetti di solidarietà; contribuisce alla costruzione di eventi mondiali contro l’oppressione capitalistica;
- promuove la realizzazione di un Osservatorio Nazionale dei problemi abitativi e favorisce lo studio e l’analisi delle problematiche politiche, economiche e sociali che ostacolano la piena attuazione del diritto all’alloggio anche attraverso la costituzione di un proprio Centro di Ricerche e Studi;
- promuove corsi di formazione nei settori di proprio interesse e precisamente indirizzati a creare nuove figure anche professionali capaci di contribuire al soddisfacimento di un ventaglio di diritti sociali tra loro interconnessi;
- elabora e predispone direttamente le proposte per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento delle carenze di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al contenimento del loro costo, alla creazione di strutture sociali adeguate, al superamento dell’emarginazione nelle periferie metropolitane, alla individuazione di nuovi moduli di pianificazione urbana;
- si avvale della collaborazione, attraverso la stipula di convenzioni con le Amministrazioni competenti, dei giovani in servizio civile provvedendo alla loro formazione;
- collabora e può stipulare convenzioni con le Pubblica Amministrazione o enti pubblico o privati per programmi o progetti dell’abitare;
- promuove strutture di assistenza e/o consulenza condominiale, agli inquilini, agli assegnatari e ai proprietari della prima casa;
ART. 5
LA STRUTTURA DELL’UNIONE INQUILINI
L’Associazione UNIONE INQUILINI ha carattere nazionale a struttura federata che opera, riconoscendo per le Sedi che operano nelle Regioni e Province a Statuto speciale le opportune autonomie, su tutto il territorio della Repubblica. Ha sede nazionale a Roma ed è articolata in Sedi Comunali o Provinciali o intercomunali per ambito omogeneo.
Solo a queste strutture compete la rappresentatività dell’associazione nei rispettivi ambiti territoriali.
La sede comunale o Provinciale o intercomunale si costituisce, su iniziativa degli iscritti dell’ambito territoriale, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’art. 15 comma 4.
Le sedi comunali o Provinciali o intercomunali stabiliscono eventuali articolazioni zonali, di periferia o di quartiere su conforme decisione del Direttivo competente.
Nei comuni ove non è presente alcuna sede Sentito il Coordinatore regionale, la sede comunale o Provinciali o intercomunali che si assume la responsabilità, può autorizzare l’apertura di sportelli casa ad opera di un iscritto. Resta salvo il diritto dello sportello di rendersi autonomo, secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all’art. 15 comma 4.
L’ambito regionale è costituito da un Coordinamento Regionale con compiti di coordinamento e di iniziativa ed è composto da un membro per ogni sede comunale il cui peso elettorale corrisponde al numero degli iscritti dell’anno precedente della medesima.
Il Coordinamento Regionale deve essere realizzato quando nella Regione operano Sedi, almenoin due delle sue Province, fatta salva la Valle D’Aosta.
Il Coordinatore Regionale, che ha funzioni di rappresentanza dell’Unione Inquilini a livello regionale, viene eletto dai segretari di Sede che rappresentano ognuno il corrispondente numero di iscritti, con la maggioranza assoluta degli iscritti della Regione.
Altrimenti le funzioni di Coordinatore Regionale sono assunte dalla Sede con il più alto numero di iscritti e ne è Coordinatore Regionale il suo segretario.
Al Coordinamento Regionale sono attribuiti, nel rispetto delle linee nazionali, compiti di indirizzo sulle politiche della casa a livello regionale e di rappresentanza nei rapporti con gli enti pubblici e le articolazioni sindacali, politiche e sociali operanti a tale livello.
Ciascuna Sede è obbligata a pena di applicabilità della sanzione di cui all’ultimo comma del presente articolo a contribuire al finanziamento dell’Unione Inquilini con il versamento per ogni anno d’esercizio di una percentuale fissa sul tesseramento stabilita dal Congresso Nazionale. A tale scopo, ciascuna sede è tenuta inviare ogni anno al/alla Tesoriere/a nazionale il bilancio consuntivo annuale.
La quota di mancato versamento verrà contabilizzata dal/dalla Tesoriere/a ed addebitata cumulativamente alla Sede inadempiente per l’esercizio finanziario dell’anno successivo.
Il mancato invio del bilancio o del versamento, anche parziale, senza giustificato motivo, della quota di contribuzione al finanziamento del Centro Nazionale per tre esercizi finanziari consecutivi ovvero il mancato ritiro delle tessere per tre anni consecutivi determinano l’inizio della procedura di espulsione dinanzi al Collegio Nazionale di garanzia, della Sede inadempiente, secondo le procedure previste dall’art. 13 lettera b)”.
Art. 6
PATRIMONIO E SEDI
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da beni mobili ed immobili che sono e/o diverranno di proprietà dell’associazione;
- dal contributo delle sedi;
- dalle quote associative delle sedi senza autonomia finanziaria;
- da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche e associazioni senza personalità giuridica;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenza di bilancio;
- da proventi derivati dall’attività di stampa e propaganda.
L’esercizio finanziario annuale corrisponde all’anno solare, ed il bilancio dell’Associazione, di cassa e patrimoniale, approvato dalla Segreteria Nazionale entro il 30 maggio di ogni anno, viene inviato per conoscenza a tutte le sedi
Il patrimonio delle sedi è costituito
- da beni mobili ed immobili che sono e/o diverranno di proprietà della sede;
- da proventi delle tessere e dalle deleghe sindacali;
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche e associazioni senza personalità giuridica;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenza di bilancio;
- da proventi derivati dall’attività di stampa e propaganda.
L’esercizio finanziario annuale corrisponde all’anno solare, ed il bilancio della sede, con l’indicazione del numero delle tessere e di deleghe, approvato dal Direttivo entro il 30 marzo di ogni anno, vengono inviati per conoscenza al Tesoriere Nazionale.
Ogni sede ha autonomia contabile, finanziaria e fiscale ed a tal fine si deve dotare di Codice fiscale.
A tal fine, l’assemblea degli iscritti della sede approva un atto costitutivo, facendo esplicitamente proprio lo Statuto Nazionale dell’Unione Inquilini, trasmettendolo preventivamente al Presidente Nazionale, che è il legale rappresentante dell’Associazione.
Il legale rappresentante pro tempore dell’Associazione a livello territoriale è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario a nome e per conto della Sede territoriale e può delegare il tesoriere ad operare sul medesimo
Le sedi con meno di 300 iscritti, possono optare per l’esonero dall’autonomia contabile, finanziaria e fiscale, utilizzando il codice fiscale dell’Associazione, ed a tal fine, si obbligano a inviare al tesoriere ogni documento contabile fiscale, ed il bilancio annuale semplificato.
Le Sedi possono essere adibite in uso esclusivo per l’Associazione o in condivisione su basi contrattuali o intese stipulate per iscritto con altre Associazioni aventi finalità non in contrasto con quelle dello Statuto dell’Unione Inquilini.
In ogni caso la titolarità dei rapporti contrattuali appartiene al legale rappresentante della Associazione o al Segretario della sede con contabilità autonoma, che agisce a nome della medesima e che non può trasmetterne l’uso ad altri soggetti.
Il direttivo di sede con autonomia contabile e/o la Direzione Nazionale possono autorizzare l’eventuale assunzione di dipendenti e/o consulenti, previo parere obbligatorio del/la Tesoriere/a del rispettivo ambito di competenza, per l’esclusivo riguardo alla sostenibilità economica.
Art. 7
L’ISCRITTO
Può iscriversi all’Unione Inquilini ogni inquilino o precario della casa, o senza casa e ogni proprietario utente, che si riconosca nelle finalità dell’Associazione.
L’iscrizione avviene mediante il versamento, alla sede comunale, provinciale o intercomunale del proprio territorio, della quota stabilita per ogni anno d’esercizio finanziario, e conferisce all’iscritto titolo per la piena partecipazione alla vita politica dell’associazione, attribuendo allo stesso il diritto di usufruire dei servizi di consulenza sindacale gratuiti in tutte le sedi e dei servizi di assistenza legale a prezzi convenzionati dalla sede con l’ufficio legale della sede di iscrizione.
È altresì considerato iscritto a tutti gli effetti l’assegnatario di alloggio pubblico che abbia conferito delega all’associazione versando la quota all’uopo stabilita.
La quota associativa minima e massima del tesserato, che è colui che non effettua il versamento della quota a mezzo delega, è fissata dal Coordinamento nazionale.
La qualità di iscritto si perde per recesso, per mancato versamento della quota annuale, per comportamenti gravi contrari agli interessi associativi, e per ogni violazione dello statuto.
In caso di recesso o di dimissioni non è consentita la ripetizione della quota versata.
L’iscritto può impegnarsi a concorrere al finanziamento dell’associazione con contribuzioni forfetarie o a cadenze periodiche.
Art. 8
GLI ATTIVISTI
È attivista dell’Unione Inquilini ogni iscritto che si impegna con costanza nella attività delle dell’associazione e nei comitati di caseggiato.
Art. 9
IL DIRETTIVO DI SEDE
Il Direttivo di sede si articola sui livelli di cui al precedente articolo 5 eccettuato quello nazionale ed è l’organo di direzione collegiale e di esecuzione sulla base delle deliberazioni del Congresso di Sede e dell’Assemblea generale degli iscritti o degli attivisti,
Per direttivo nell’ambito regionale deve intendersi il Coordinamento Regionale con la composizione e le funzioni di cui all’art. 5.
I direttivi di ogni livello territoriale nominano un segretario affiancato nelle Sedi con un elevato numero di iscritti da una segreteria con un tesoriere, e possono eleggere il Presidente di Sede.
La rappresentanza legale della sede nell’ambito del territorio di competenza spetta al segretario unico o al segretario coordinatore o al Presidente di Sede se eletto.
Il direttivo è convocato dal Segretario tutte le volte in cui il medesimo lo ritenga necessario o dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da due suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine:
- al bilancio consuntivo ed al preventivo da sottoporre a ratifica dall’assemblea degli iscritti o degli attivisti;
- all’ammontare della quota associativa tenuto anche conto delle esigenze del Centro Nazionale dell’Unione Inquilini;
- alla designazione dei rappresentanti dell’associazione presso Enti, Commissioni e Istituzioni pubbliche e private.
- alla linea programmatica della Sede
Le deliberazioni del Direttivo si hanno per approvate con il consenso della maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle riunioni del Direttivo deve essere redatto apposito processo verbale, sottoscritto dal Segretario o, in mancanza da chi presiede la riunione.
Art. 10
L’ASSEMBLEA E IL CONGRESSO DI SEDE
L’assemblea generale e il congresso degli iscritti o degli attivisti si articolano sui livelli Comunale, o Provinciale o intercomunale, e sono gli organismi che esprimono l’istanza sindacale di base con potere di deliberazione sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione e di elezione del Direttivo di Sede.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, per la ratifica dei bilanci e comunque tutte le volte in cui ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri del Direttivo o da un quarto degli iscritti.
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli iscritti o degli attivisti in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto solo coloro che sono iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
Il Congresso di Sede è convocato ogni tre anni, nell’ambito del percorso congressuale nazionale dell’Associazione.
L’assemblea o il Congresso di Sede sono presieduti dal Segretario o, in assenza dal Presidente, o da altra persona designata dal Direttivo.
Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza di almeno la metà dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea o del Congresso di Sede constano da processo verbale firmato dalla persona che lo ha presieduta.
Art. 11
IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è la sede di discussione democratica delle linee di indirizzo dell’Unione Inquilini e le sue deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutte le Sedi.
Il Congresso Nazionale si riunisce in seduta ordinaria ogni tre anni. Può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta delle Sedi comunali o provinciali o intercomunali che rappresentino almeno il 50% più uno del complessivo numero degli iscritti all’Unione Inquilini dell’anno precedente o a richiesta della maggioranza del Coordinamento Nazionale.
Partecipano al Congresso Nazionale i delegati nominati con criteri democratici e partecipativi dalle Sedi Comunali o provinciali o intercomunali, in regola con le contribuzioni in base all’ultimo comma dell’Art. 5 al Centro Nazionale, con un numero di delegati spettanti in proporzione al numero degli iscritti nell’anno precedente al Congresso Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale, almeno quattro mesi prima dalla data del Congresso Nazionale, a maggioranza assoluta ponderata dei suoi componenti, deve fissare il numero degli iscritti necessari per i delegati spettanti alle Sedi comunali o provinciali o intercomunali in proporzione al numero degli iscritti, che, comunque, non può essere inferiore ad un delegato per ogni cento iscritti o frazione superiore a cinquanta. Tutte le sedi, costituite entro l’anno precedente, hanno diritto ad avere almeno un delegato al congresso con diritto di voto. Le sedi costituite nell’anno del Congresso, sono invitate con un delegato senza diritto di voto.
La seduta del Congresso Nazionale è presieduta da persona designata dal Congresso medesimo all’inizio della prima seduta.
Il Congresso Nazionale:
- discute e approva a maggioranza dei delegati presenti le mozioni;
- discute ad approva le eventuali modifiche allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti;
- elegge i componenti della Direzione Nazionale con la maggioranza dei delegati presenti;
- elegge il Segretario Nazionale con la maggioranza dei delegati presenti.
- elegge il Presidente Nazionale con la maggioranza dei delegati presenti.
- elegge il Presidente Nazionale di Garanzia e i garanti nazionali con maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati presenti. Il Presidente Nazionale di Garanzia è invitato permanente alla Direzione Nazionale
- elegge il Tesoriere Nazionale con la maggioranza dei delegati presenti, che di diritto entra a far parte della Direzione Nazionale
Sono valide, salvo quanto previsto dal precedente punto b), ed f) le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.
Le deliberazioni del Congresso Nazionale constano dal verbale sottoscritto dal Presidente del Congresso ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.
Art. 12
IL COORDINAMENTO NAZIONALE
Il Coordinamento Nazionale dell’Unione Inquilini è l’organismo di direzione politica e di elaborazione delle strategie organizzative e di intervento dell’associazione tenuto conto delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale dell’Unione Inquilini. Rientrano tra i poteri del Coordinamento Nazionale dell’Unione Inquilini:
- l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nazionale dell’associazione;
- il controllo sul corretto operato delle Sedi.
- l’indizione del congresso nazionale, delegando alla Direzione Nazionale la scelta della data e della sede congressuale
- la predisposizione del regolamento per lo svolgimento dei congressi territoriali e Nazionale;
Il Coordinamento Nazionale è formato dai componenti della Segreteria Nazionale, e per ogni sede da un componente ogni mille iscritti o frazione superiore a cinquecento; le altre Sedi hanno diritto ad un componente.
Il peso elettorale di ciascun componente corrisponde al numero degli iscritti dell’anno precedente della sede medesima suddiviso per il numero dei componenti del Coordinamento Nazionale di quella sede.
Il Coordinamento Nazionale si riunisce, su iniziativa della Direzione Nazionale, o su richiesta di almeno un terzo delle Sedi, presso il Centro Nazionale dell’Unione Inquilini, o in una struttura adeguata individuata dalla Direzione Nazionale oppure su piattaforma digitale.
Il Coordinamento delibera a maggioranza in base al peso elettorale di ciascun componente.
Le deliberazioni devono constare da verbale firmato dal Presidente Nazionale o, da altro membro della Direzione da questi delegato e da altro componente del Coordinamento in funzione di segretario.
Art. 13
IL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA
Il Congresso Nazionale elegge il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia e due membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio Nazionale di Garanzia ha i seguenti compiti:
- sanzionare la perdita della qualifica di iscritto nei confronti dell’aderente per comportamenti gravi contrari agli interessi associativi e per violazioni dello statuto. La facoltà; di ricorrere ai garanti nazionale è riservata ad ogni iscritto.
- decretare a maggioranza dei propri componenti le sanzioni, compresa la più severa dell’espulsione, delle Sedi inadempienti agli obblighi previsti dallo Statuto.
È obbligatoria l’audizione a difesa dell’iscritto cui viene mosso l’addebito di cui al punto a) del presente articolo, e del segretario/a della sede inadempiente, di cui al punto b) del presente articolo, la specificazione scritta degli addebiti e il processo verbale della discussione e delle decisioni.
Avverso ai provvedimenti assunti dai Garanti si può ricorrere al Coordinamento Nazionale che decide a maggioranza dei voti come espressi dal quinto comma dell’Art.12, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, anche in convocazione straordinaria su piattaforma telematica.
Le Sedi con almeno 300 iscritti possono costituire con lo stesso procedimento un Ufficio di Garanzia di Sede che interviene sulle questioni contemplate dall’art. 7.
Il ricorso ai garanti, contenente il nominativo dell’iscritto, la violazione dello statuto o il comportamento grave, e i motivi della richiesta deve essere inviato, sottoscritto, al Presidente Nazionale il quale ne dà immediata comunicazione al Presidente del collegio di garanzia e al Direttivo Nazionale.
Il collegio di garanzia convoca, entro 15 giorni, l’iscritto cui viene mosso l’addebito, e nei successivi 15 giorni eette la decisione comunicandola immediatamente alla parte interessata, al proponente del ricorso, al Presidente Nazionale e al Direttivo Nazionale.
Art. 14
COMMISSIONI DI LAVORO
La Direzione Nazionale si organizza attraverso il lavoro collegiale e l’affidamento di specifici incarichi di lavoro e di coordinamento di commissioni e gruppi di lavoro specifici, aperti alla partecipazione anche di compagne e compagni indicati dalle sedi territoriali.
Il Centro Nazionale dell’Unione Inquilini costituisce il luogo di raccolta e diffusione delle informazioni e documentazioni inerenti all’attività associativa.
Presso il Centro Nazionale operano con carattere permanente almeno le seguenti commissioni di lavoro:
- l’Ufficio Stampa e Comunicazioni Esterne, coordinato da un responsabile nominato dalla Direzione Nazionale, composto tra gli altri dal Presidente Nazionale che assume altresì l’incarico di Legale rappresentante del sito www.unioneinquilini.it
- il Coordinamento Giuridico Nazionale con funzioni di studio e raccolta degli orientamenti legislativi e giurisprudenziali nonché di ufficio legale centrale coordinato da un responsabile nominato a maggioranza dalla Direzione Nazionale.
- l’Ufficio Finanze con funzione di gestione del bilancio nazionale dell’associazione e di amministrazione delle contribuzioni delle sedi comunali, provinciali e intercomunali di cui all’articolo 5, nonché di reperimento delle risorse coordinato dal Tesoriere/a Nazionale.
- l’Ufficio Organizzazione, con funzione di supporto alle sedi e di coordinamento organizzativo delle iniziative e delle campagne promosse a livello nazionale
- il Dipartimento Relazioni Internazionali coordinato da un membro della Direzione Nazionale designato dalla Direzione Nazionale;
- il Dipartimento Progetti e Pianificazione Urbana ed E.R.P. con funzioni di studio e di raccolta dei materiali nonché di elaborazione di progetti anche su scala Comunitaria ed internazionale di nuovi modelli di sviluppo alloggiativo ed urbano, coordinato da un responsabile nominato a maggioranza dalla Direzione nazionale.
Art. 15
LA DIREZIONE NAZIONALE, IL SEGRETARIO NAZIONALE, IL PRESIDENTE
La Direzione Nazionale ha sede a Roma ed è composta da non più di 19 membri eletti ai sensi dell’art.11.
Il Segretario Nazionale ha funzione di coordinatore e di rappresentanza politica con relativo potere di firma che può essere delegata da questi ad altro membro della Direzione Nazionale.
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione. È componente di diritto della Direzione Nazionale.
Il Presidente Nazionale, sulla base del regolamento varato dalla Direzione Nazionale, conferisce la delega per l’apertura di una nuova sede previo parere della Direzione Nazionale
Il presidente Nazionale ha la facoltà di aprire un conto corrente bancario e delegare il Tesoriere ad operare sul medesimo.
La Direzione Nazionale è organismo rappresentativo dell’associazione ed è investito dei più ampi poteri esecutivi per l’attuazione delle decisioni del Coordinamento Nazionale e per il raggiungimento degli obiettivi dell’associazione tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Congresso Nazionale.
Si riunisce su iniziativa del Segretario, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Direzione sostituire nomina al suo interno un ufficio esecutivo con il compito di dare concreta e tempestiva operatività all’azione sindacale nell’ambito degli indirizzi e delle decisioni assunte negli organismi dirigenti.
In caso di dimissioni, di decesso o di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione Nazionale, del Segretario Nazionale, del Presidente Nazionale o del Tesoriere Nazionale, la direzione Nazionale nomina un Coordinatore pro tempore. il Coordinamento Nazionale, entro 30 giorni, nomina, con maggioranza dei voti, rapportati agli iscritti dell’anno precedente, tra i componenti della Direzione Nazionale, il Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale o Il Tesoriere Nazionale, dimessosi, deceduto o sfiduciato, fino alla convocazione del Congresso che, in caso di elezione del Segretario o del Presidente, dovrà tenersi entro 12 mesi dalla nomina del Coordinatore pro tempore, ovvero, alla scadenza naturale del Congresso, se precedente.
Il Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale ed i membri della Direzione Nazionale restano in carica da un Congresso Nazionale all’altro e si devono presentare dimissionari.